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Per sottoscrivere un Piano sanitario è necessario associarsi: Mutua Tre Esse è una società cooperativa, pertanto, l’assistenza sanitaria è riservata ai Soci. Associarsi è facile e possono farlo sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I benefici dei Soci sono molti e vanno dalla possibilità di ricevere l’assistenza sanitaria a vita a quella di detrarre fiscalmente una quota del Contributo Annuale del Piano scelto.

Richiedendo il preventivo gratuito e senza impegno del Piano sanitario di tuo interesse, verrai anche assistito dal nostro staff nella procedura di iscrizione.

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Vantaggi

Società “No Profit”

Mutua Tre Esse è una Società Cooperativa a mutualità prevalente con finalità esclusivamente assistenziali nell’ambito della sanità integrativa.

Detraibilità Fiscale

Il 19% del Contributo Annuale del Piano sanitario sottoscritto fino ad importo di € 1.300,00 può essere detratto dalla denuncia dei redditi (vantaggio fiscale massimo € 1.300,00 x 19% = € 247,00).

Assistenza a “Vita Intera”

Gli assistiti di Mutua Tre Esse possono beneficiare di assistenza sanitaria per tutta la vita perché una volta iscritti la Mutua non recede per l’avanzare dell’età o il manifestarsi di patologie anche gravi.

Da Sapere

Articolo 2 del Regolamento – Possono iscriversi alla Mutua in qualità di Soci e quindi fruire dell’assistenza sanitaria, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che abbiano non più di 65 anni. Coloro che sono già iscritti, pur superando successivamente il limite di età di cui sopra, potranno rimanere Soci senza alcun limite di età.
Possono diventare Soci anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Mutua saranno tenuti da chi esercita la potestà.
Possono divenire Soci anche soggetti non persone fisiche, quali società, associazioni od enti, che ne facciano richiesta, fatto presente che in tal caso la Mutua eroga le sue prestazioni ai soci, agli associati e ai dipendenti del Socio non persona fisica, nonché ai familiari degli stessi. Qualora venisse richiesta l’iscrizione a Socio di tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare, come risultante dallo Stato di famiglia o da un’autocertificazione, la scheda dovrà essere sottoscritta da tutti i richiedenti e il nucleo potrà beneficiare di particolari agevolazioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al quale è data anche facoltà di modificare i limiti di età per l’iscrizione dei Soci.
Tutti i Soci che hanno versato la quota di capitale sociale, la quota relativa alle spese di iscrizione e sono in regola con i pagamenti annuali dei contributi sociali, hanno diritto a rimanere Soci.
Tutti i Soci in regola con le norme di cui al capoverso precedente, hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Articolo 3 del Regolamento – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, professione;
b) l’indicazione del Piano sanitario prescelto;
c) la richiesta di sottoscrizione di una azione o di 50 azioni, nel caso di Socio non persona fisica;
d) la dichiarazione di rispettare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
e) l’impegno al regolare e tempestivo pagamento dei contributi sociali per almeno 3 (tre) anni solari, oltre all’eventuale frazione d’anno dalla data di iscrizione.
Se trattasi di aspirante Socio non persona fisica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
– la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
– la qualità della persona che sottoscrive la domanda e i suoi relativi poteri di firma.

Articolo 4 del Regolamento – La Mutua ha facoltà di chiedere, ad integrazione della domanda, tutte le informazioni ritenute necessarie per l’ammissibilità della domanda stessa, comprese eventuali informazioni relative allo stato di salute, tramite questionario anamnestico. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di compilazione del questionario possono comportare la mancata corresponsione di quanto previsto dal Piano sanitario prescelto.

Articolo 5 del Regolamento – Verificata la regolarità della documentazione prodotta, l’ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione al massimo entro la fine del mese successivo a quello del ricevimento della domanda. La decorrenza della qualifica di Socio e la decorrenza delle prestazioni sanitarie, fatte salve le carenze previste dai Piani sanitari, avrà inizio dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 del Regolamento – Per l’iscrizione alla Mutua è richiesto:
– il versamento della quota del capitale sociale di € 30,00 (Trenta) per le persone fisiche o di € 1500,00 per le persone giuridiche;
– il versamento della quota relativa alle spese di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione (lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà determinare una diversa quota di iscrizione unitaria e/o collettiva per gli appartenenti a nuclei familiari ed a specifiche collettività);
– il versamento dell’importo di € 20,00 pro capite, ricorrente annuale, a partire dal secondo anno per gli oneri di rinnovo;
– il versamento anticipato del contributo sociale annuo o pro-rata relativo al Piano sanitario scelto, nella misura determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
Relativamente ai figli dei Soci, iscritti nell’anno di nascita, è previsto il pagamento della sola quota sociale, senza il versamento, per quell’anno, del contributo sociale annuale.

Articolo 7 del Regolamento – Il versamento della quota di capitale sociale, della quota relativa alle spese di iscrizione e del contributo sociale, può essere effettuato a mezzo del sistema bancario o postale.
I contributi sociali relativi all’assistenza sanitaria per gli anni successivi a quello d’iscrizione devono essere versati entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità suindicate e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Sarà cura della Mutua, comunicare a tutti i Soci entro il mese di novembre, l’entità del contributo sociale a valere per l’annualità successiva. L’eventuale, mancato pervenimento della comunicazione di rinnovo, non esonera il Socio dall’obbligo del pagamento del contributo, per l’effettuazione del quale ha comunque l’onere di attivarsi.

Articolo 8 del Regolamento – Il titolare del rapporto associativo che non ottemperi al tempestivo versamento dei contributi perde il diritto a qualsiasi assistenza ed erogazione per sé e per gli appartenenti al suo nucleo. L’assistenza, così come eventuali erogazioni, verrà ripristinata dal 1° giorno del primo mese successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione amministrativa consistente nel versamento dei contributi dovuti.
Tuttavia, se la regolarizzazione contributiva avviene entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno cui si riferisce il contributo sociale di rinnovo, non si darà luogo alla sospensione dei diritti del Socio e quindi verrà mantenuta la continuità delle garanzie.
Il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha il dovere di effettuare ogni azione di recupero del credito contributivo verso gli associati inadempienti.

Articolo 9 del Regolamento – Per le iscrizioni che dovessero avvenire in corso d’anno, ferma l’entità della quota di capitale sociale, della quota relativa alle spese di iscrizione e del livello dei massimali, l’importo del contributo sociale da versare anticipatamente, sarà pari a tanti dodicesimi dell’importo del contributo sociale annuo quanti sono quelli compresi tra il mese di iscrizione ed il 31 dicembre successivo, maggiorato del 15% del rateo come sopra calcolato. Per le iscrizioni con decorrenza dal 1° novembre, l’importo da versare dovrà comprendere, oltre al rateo, anche il contributo sociale dell’intero anno successivo.

Articolo 10 del Regolamento – Entro Il 30 settembre di ogni anno, il Socio già iscritto ad un piano sanitario può chiedere di cambiare il Piano sanitario in corso, a decorrere dall’annualità successiva, ferme restando le carenze assistenziali descritte dall’Art.11 del presente Regolamento, per la parte di prestazioni eccedenti quelle in corso.

Articolo 11 del Regolamento – L’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei Soci decorre:

  1. dal primo giorno di effetto del piano sanitario sottoscritto per le prestazioni derivanti da infortunio verificatosi dopo tale data. L’infortunio deve essere documentato dal ricorso ad un Pronto Soccorso Pubblico;
  2. dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di effetto del piano sanitario sottoscritto per i ricoveri, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche conseguenti a malattia. Tale periodo di non operatività (“carenza assicurativa”) rappresenta il l’intervallo di tempo durante il quale la copertura non è operante e pertanto sono escluse da indennizzo le spese relative a patologie insorte e diagnosticate in tale periodo pur se fatturate dopo il periodo di carenza;
  3. dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di effetto del piano sanitario sottoscritto per le garanzie riferite all’inizio dello stato di gravidanza come il parto, l’aborto spontaneo, terapeutico o volontario (purché eseguito a norma di legge), e ogni tipo di assistenza ad essi correlata (l’inizio dello stato di gravidanza deve essere certificato da dichiarazione medica);
  4. dal primo giorno successivo al trentaseiesimo mese da cui ha effetto il piano sanitario sottoscritto per le malattie preesistenti e/o recidivanti e per gli interventi cruenti e non derivanti da infortunio verificatosi in data antecedente a quella da cui decorre l’assistenza sanitaria o nel periodo di carenza di cui al punto 2. (tre mesi).

Tuttavia, sono sempre escluse dalla copertura le patologie pregresse riconducibili ai Gravi Eventi Morbosi (di seguito indicati) anche se dichiarate nel questionario anamnestico al momento della domanda di Adesione nonché quelle eventualmente previste a seguito di esame da parte della commissione medica, comunicate e accettate al momento dell’Adesione.
Si specifica che per condizioni patologiche preesistenti si intende: ogni patologia, infermità, stato patologico o alterazione dello stato di salute che, in qualunque momento antecedente la data di iscrizione o durante i primi tre mesi di carenza, si sia evidenziata per la prima volta, sia peggiorata, si sia acutizzata o abbia manifestato sintomi che avrebbero dovuto indurre una persona normalmente prudente/diligente a richiedere accertamenti diagnostici, un provvedimento o cure terapeutiche.
Il C.d.A., in presenza di una domanda di adesione relativa ad una collettività numerosa, ha tuttavia facoltà di derogare in tutto o in parte al presente punto 4 relativo alle malattie preesistenti e/o recidivanti e agli interventi, cruenti e non, derivanti da infortunio verificatosi in data antecedente alla iscrizione.

Articolo 11 bis del Regolamento – Continuità delle garanzie: in caso di precedente copertura sanitaria, previa documentazione da presentare solo se non ci sia soluzione di continuità temporale della garanzia, non vengono applicate le carenze di cui al precedente articolo 11) per le sole prestazioni equivalenti.
A parziale deroga del precedente capoverso, relativamente alle prestazioni odontoiatriche di emergenza previste in alcuni Piani con la garanzia denominata “dental”, data la natura emergenziale della stessa, le conseguenze di stati patologici preesistenti sono sempre esclusi, anche qualora sia prevista la continuità assicurativa all’ingresso del Socio.

FAQ

L’aspirante Socio deve presentare a Mutua Tre Esse la Domanda di Adesione e il Questionario Anamnestico debitamente compilati, per sé e per eventuali familiari del suo nucleo.

I nuovi Soci dovranno corrispondere la Quota di partecipazione azionaria alla Mutua di € 30,00 da versare una tantum soltanto al momento dell’adesione, il Contributo annuale del Piano sanitario scelto e il Contributo annuale delle spese di gestione (€ 30,00 per il primo anno ed € 20,00 per gli anni successivi).

Certamente. Sebbene la copertura dei Piani sanitari sia legata all’anno solare, e quindi la sua scadenza è sempre al 31/12, le richieste vengono accolte in qualunque momento dell’anno. In tutti i casi di ingresso durante l’anno, il nuovo Socio corrisponderà il contributo annuale del Piano sanitario scelto soltanto per la frazione restante dell’anno in corso, maggiorato del 15% poiché, anche in questo caso, godrà dell’intero massimale del Piano.

Giuridicamente la qualifica di Socio non comporta alcuna responsabilità mentre il rischio economico è limitato alla quota di partecipazione azionaria alla Mutua di € 30,00 versata una tantum al momento dell’adesione e restituita da Mutua Tre Esse in caso di recesso volontario da parte del Socio.

Premesso che la durata minima di adesione alla Mutua è di tre anni solari completi (esclusa l’eventuale frazione dell’anno di iscrizione) e si rinnova automaticamente di tre anni in tre anni, è possibile recedere inoltrando una disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza della scadenza di ciascun triennio.

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